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L'Associazione della Stampa Parlamentare è l'organismo che riunisce i circa 400 giornalisti professionisti specializzati nell'informazione politica e parlamentare di 79 testate e regola gli accrediti della stampa.
Ne pubblichiamo lo Statuto, nel testo vigente approvato il 10 maggio 2005.
L'Associazione della Stampa Parlamentare è l'organismo che riunisce i circa 400 giornalisti professionisti specializzati nell'informazione politica e parlamentare di 79 testate e regola gli accrediti della stampa.Ne pubblichiamo lo Statuto, nel testo vigente approvato il 10 maggio 2005.
Indice
[ Stampa parlamentare; Lo statuto dell'Associazione della Stampa Parlamentare ]
L'Associazione della stampa parlamentare, costituita in Roma, regola l'accesso - garantito dall' articolo 64 della Costituzione - dei giornalisti alle fonti di informazione presso il Senato della Repubblica, la Camera dei Deputati, le altre sedi del Parlamento e la Presidenza del Consiglio.
L'Associazione tutela, nell'ambito delle sue competenze, i giornalisti che per specializzazione professionale seguono l'attività politico-parlamentare e li rappresenta presso le sedi istituzionali.
L'Associazione ha sede nel palazzo di Montecitorio.
[ Stampa parlamentare; Lo statuto dell'Associazione della Stampa Parlamentare ]
L'Associazione, in ragione del particolare ruolo del giornalismo politico-parlamentare nella vita del Paese, esercita le seguenti funzioni:
[ Stampa parlamentare; Lo statuto dell'Associazione della Stampa Parlamentare ]
SOCI - L'Associazione della stampa. parlamentare iscrive quali soci - a domanda - i giornalisti professionisti di cui al punto a) dell'articolo 2, i quali abbiano in corso un rapporto di lavoro - con la testata che ne chiede l'accreditamento - regolato dagli articoli 1 e 7 del CNLG (nota a verbale).
Ai soci sono rilasciate tessere nominative di accesso alle sedi parlamentari sulla base dei seguenti parametri:
[ Stampa parlamentare; Lo statuto dell'Associazione della Stampa Parlamentare ]
NORME PER L'ISCRIZIONE -Ai fini dell'iscrizione all' Associazione della stampa parlamentare, il giornalista professionista deve presentare al Consiglio direttivo domanda corredata dai seguenti documenti:
[ Stampa parlamentare; Lo statuto dell'Associazione della Stampa Parlamentare ]
INCOMPATIBILITA' - Lo status di socio dell'Asp è incompatibile con qualunque incarico e con qualsiasi attività che in modo diretto o indiretto possano condizionare il lavoro del giornalista politico-parlamentare, ovvero che determinino legami economici con uomini politici, partiti, istituzioni ed enti pubblici o privati.
L'iscrizione all'Asp è, quindi, incompatibile con incarichi, anche temporanei, che comportino compensi o indennità a qualsiasi titolo, in società, enti o associazioni, ad eccezione delle cooperative editoriali, degli organismi di rappresentanza e tutela della categoria dei giornalisti e delle scuole di giornalismo. In particolare, sono incompatibili gli incarichi di ufficio stampa e relazioni esterne per partiti, gruppi parlamentari, singoli parlamentari, membri del governo nonché per presidenti e consiglieri regionali e provinciali e per sindaci e consiglieri comunali.
I soci dell'Asp che vengano a trovarsi in una condizione di incompatibilità sono sospesi fino al momento in cui la stessa non venga a cessare.
Il socio che omette di informare, entro 15 giorni, l'Associazione di trovarsi in una situazione di incompatibilità è sospeso per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno.
Il socio che fornisce false dichiarazioni all'atto dell'iscrizione o del suo rinnovo annuale o su richiesta del Consiglio direttivo è sospeso da un minimo di tre anni ad un massimo di cinque anni.
Tali sanzioni decorrono dal momento di cessazione delle cause di incompatibilità.
I soci che interrompono temporaneamente il proprio rapporto di lavoro giornalistico con la testata che li ha accreditati per assumere qualsiasi altro incarico sono sospesi per tutta la durata dell'aspettativa. Tale periodo non è conteggiato ai fini dell'anzianità di iscrizione.
I soci sospesi dall'Associazione vengono cancellati definitivamente dall'elenco degli iscritti dopo un anno dalla deliberazione. Se entro tale scadenza gli interessati presentano una richiesta motivata, il Consiglio direttivo può prolungare la sospensione. In ogni caso il socio sospeso resta incluso nel novero degli accreditati di una testata, i cui limiti sono fissati dall'articolo 3.
[ Stampa parlamentare; Lo statuto dell'Associazione della Stampa Parlamentare ]
INCOMPATIBILITA' - Lo status di socio dell'Asp è incompatibile con qualunque incarico e con qualsiasi attività che in modo diretto o indiretto possano condizionare il lavoro del giornalista politico-parlamentare, ovvero che determinino legami economici con uomini politici, partiti, istituzioni ed enti pubblici o privati.
L'iscrizione all'Asp è, quindi, incompatibile con incarichi, anche temporanei, che comportino compensi o indennità a qualsiasi titolo, in società, enti o associazioni, ad eccezione delle cooperative editoriali, degli organismi di rappresentanza e tutela della categoria dei giornalisti e delle scuole di giornalismo. In particolare, sono incompatibili gli incarichi di ufficio stampa e relazioni esterne per partiti, gruppi parlamentari, singoli parlamentari, membri del governo nonché per presidenti e consiglieri regionali e provinciali e per sindaci e consiglieri comunali.
I soci dell'Asp che vengano a trovarsi in una condizione di incompatibilità sono sospesi fino al momento in cui la stessa non venga a cessare.
Il socio che omette di informare, entro 15 giorni, l'Associazione di trovarsi in una situazione di incompatibilità è sospeso per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno.
Il socio che fornisce false dichiarazioni all'atto dell'iscrizione o del suo rinnovo annuale o su richiesta del Consiglio direttivo è sospeso da un minimo di tre anni ad un massimo di cinque anni.
Tali sanzioni decorrono dal momento di cessazione delle cause di incompatibilità.
I soci che interrompono temporaneamente il proprio rapporto di lavoro giornalistico con la testata che li ha accreditati per assumere qualsiasi altro incarico sono sospesi per tutta la durata dell'aspettativa. Tale periodo non è conteggiato ai fini dell'anzianità di iscrizione.
I soci sospesi dall'Associazione vengono cancellati definitivamente dall'elenco degli iscritti dopo un anno dalla deliberazione. Se entro tale scadenza gli interessati presentano una richiesta motivata, il Consiglio direttivo può prolungare la sospensione. In ogni caso il socio sospeso resta incluso nel novero degli accreditati di una testata, i cui limiti sono fissati dall'articolo 3.
[ Stampa parlamentare; Lo statuto dell'Associazione della Stampa Parlamentare ]
PERMESSI TEMPORANEI - L'Associazione, per il perseguimento dei fini di cui al precedente articolo 2, d'intesa con le presidenze delle Camere, è autorizzata a rilasciare permessi temporanei:
[ Stampa parlamentare; Lo statuto dell'Associazione della Stampa Parlamentare ]
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE - Sono organi dell' Associazione:
[ Stampa parlamentare; Lo statuto dell'Associazione della Stampa Parlamentare ]
LE ASSEMBLEE - L'Assemblea dei soci, convocata dal Consiglio direttivo, si riunisce in via ordinaria una volta all'anno per il bilancio e ogni 3 anni per eleggere gli organi dell' Associazione.
/ L'Assemblea ordinaria:
In prima convocazione, per la validità dell' Assemblea ordinaria, è richiesta la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che può essere indetta per lo stesso giorno ad un'ora di distanza dalla prima, l'adunanza è considerata valida qualunque sia il numero dei partecipanti.
L'Assemblea si riunisce in via straordinaria:
L'avviso di convocazione dell' Assemblea, con indicati gli argomenti da trattare, è affisso almeno dieci giorni prima nelle sale stampa della Camera, del Senato e della Presidenza del Consiglio.
Qualora circostanze eccezionali lo richiedano la convocazione della Assemblea straordinaria da parte del Consiglio direttivo può avvenire in un termine più breve, non inferiore a 3 giorni.
[ Stampa parlamentare; Lo statuto dell'Associazione della Stampa Parlamentare ]
LA RIFORMA DELLO STATUTO - La riforma dello Statuto è approvata da un' Assemblea straordinaria, su iniziativa del Consiglio direttivo, che deve essere convocata con almeno 30 giorni di preavviso con il contestuale invio ai soci delle proposte di modifica, tramite posta elettronica e/o deposito presso gli assistenti parlamentari.
Il Consiglio elabora una prima proposta di riforma totale o parziale o di integrazione dello Statuto vigente e su di essa sollecita i contributi dei soci.
Il Consiglio procede, quindi, alla redazione di un testo che illustra in un' Assemblea ordinaria ai soci i quali, nei successivi 30 giorni, possono presentare emendamenti motivati.
La riforma dello Statuto è approvata dall' Assemblea straordinaria mettendo in votazione prima gli emendamenti motivati dei soci e, successivamente, la proposta definitiva del Consiglio eventualmente riformulata.
L'Assemblea straordinaria per la riforma dello Statuto costituisce un seggio cui i soci possono accedere, per votare, dalle 8,30 alle 20,30 dello stesso giorno.
Questa Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione se i votanti costituiscono la metà più uno dei soci. In mancanza di tale quorum l'Assemblea è riconvocata non prima di una settimana e non oltre un mese. Le modifiche allo Statuto sono valide se approvate - in seconda convocazione - da almeno un terzo degli iscritti.
[ Stampa parlamentare; Lo statuto dell'Associazione della Stampa Parlamentare ]
IL PRESIDENTE e IL VICE PRESIDENTE - Il Presidente rappresenta l'Associazione davanti alle Camere, agli altri organi costituzionali e nelle sedi politiche; rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti legali.
Il Presidente, con apposito ordine del giorno, convoca e presiede il Consiglio direttivo e, su mandato di questo che ne stabilisce gli argomenti, presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci.
In caso di assenza, il Presidente è sostituito a tutti gli effetti dal vice Presidente. Ciò vale anche in caso di impedimento, ma per un periodo non superiore a tre mesi, trascorsi i quali si provvede, entro quindici giorni, alla sostituzione mediante elezione.
In caso di dimissioni, l'elezione del nuovo Presidente o del vice Presidente deve essere indetta trascorso un mese dalla comunicazione e tenuta entro i quindici giorni successivi.
Il mandato del Presidente eletto in base al terzo e quarto comma del presente articolo si esaurisce con il termine di scadenza del mandato del Consiglio direttivo.
Il Presidente non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi.
[ Stampa parlamentare; Lo statuto dell'Associazione della Stampa Parlamentare ]
IL CONSIGLIO DIRETTIVO - Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente, dal vice Presidente e da 9 Consiglieri che durano in carica tre anni. Qualora nessun collega che opera stabilmente al Senato risulti eletto, quello che, candidato, ottiene il maggior numero di voti presenzia ai lavori del Consiglio direttivo.
In ogni caso, il Presidente dell' Associazione delega ad un rappresentante dei colleghi che operano a palazzo Madama i propri poteri di rappresentanza ai fini della gestione della Sala stampa del Senato.
All'atto del suo insediamento il Consiglio elegge, al suo interno e con votazione segreta, a maggioranza dei componenti, il Segretario e il Tesoriere.
Il Consiglio svolge i seguenti compiti:
Il Segretario:
[ Stampa parlamentare; Lo statuto dell'Associazione della Stampa Parlamentare ]
UFFICIO DI PRESIDENZA - Il Presidente, il vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere costituiscono l'Ufficio di Presidenza dell' Associazione che funziona quale organo di immediata consultazione ogni qual volta ciò si rende necessario.
L'Ufficio di Presidenza può intervenire su problemi di particolare urgenza, anche con comunicati, facendo salvi tutti i poteri deliberanti del Consiglio direttivo al quale è sempre tenuto a dare tempestiva comunicazione.
[ Stampa parlamentare; Lo statuto dell'Associazione della Stampa Parlamentare ]
PROBIVIRI - Il Collegio dei probiviri è composto da 5 membri che abbiano un' anzianità di "almeno 15 anni di iscrizione all' Asp. Esso decide, a maggioranza dei componenti, sui ricorsi in materia di violazione o di inosservanza delle norme statutarie, esamina in grado di appello le deliberazioni del Consiglio direttivo in materia disciplinare, confermandole o riformandole.
Il Collegio è chiamato a pronunciarsi su questioni legate alla vita associativa deferite dal Consiglio direttivo o sollevate da un singolo socio. Il Collegio dei probiviri comunica, entro un. mese dal ricorso, le proprie decisioni - che sono insindacabili - al Consiglio direttivo cui è demandato l'obbligo di darvi esecuzione.
I Probiviri sono rieleggibili ed il loro mandato scade con quello del Consiglio direttivo.
Il Collegio, entro una settimana dai risultati delle votazioni, è convocato per procedere all'elezione del Presidente.
[ Stampa parlamentare; Lo statuto dell'Associazione della Stampa Parlamentare ]
REVISORI DEI CONTI - Il Collegio dei revisori dei conti è composto da 2 membri effettivi ed 1 supplente che abbiano una anzianità di iscrizione di almeno 5 anni.
I Revisori dei conti controllano le registrazioni contabili, la consistenza di cassa e i bilanci consuntivi sui quali riferiscono per iscritto al Consiglio direttivo ed all' Assemblea ordinaria.
I Revisori dei conti sono rieleggibili ed il loro mandato scade con quello del Consiglio direttivo. Presiede il Collegio il revisore che abbia avuto il maggior numero di voti.
I Revisori dei conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo con all'o.d.g. problemi di bilancio, spesa e investimenti.
[ Stampa parlamentare; Lo statuto dell'Associazione della Stampa Parlamentare ]
ELEZIONI - Ogni socio riceve dal seggio elettorale un'unica scheda contenente le liste dei candidati all'elezione del Presidente, del vice Presidente, dei 9 Consiglieri, dei 5 Probiviri e dei 3 Revisori dei conti (2 effettivi ed 1 supplente). Sono ammessi alle candidature i soci che abbiano un' anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni. Per i Probiviri l'anzianità di iscrizione richiesta è di quindici anni.
L'elezione è valida qualunque sia il numero dei votanti e risultano eletti coloro che hanno ottenuto, per ciascuna carica, il maggior numero di voti.
Le preferenze attribuite ai candidati alla presidenza che non risultano eletti sono valide per far concorrere gli stessi all'elezione dei nove Consiglieri.
In caso di parità di voti risulta eletto il socio che ha maggiore anzianità di iscrizione all' Associazione; in caso di parità di iscrizione, risulta eletto il socio più anziano di età.
Sono elettori ed eleggibili i soci in regola con il pagamento delle quote sociali con esclusione dei soci con iscrizione provvisoria.
Ciascun socio può presentare liste di candidati contenenti l'indicazione del Presidente, del vice Presidente e di almeno 5 Consiglieri da eleggere, corredate da almeno 20 firme di soci.
Le liste dovranno essere consegnate alla commissione elettorale almeno 7 giorni prima della data delle votazioni corredate dalle dichiarazioni di accettazione delle candidature. Se la scadenza è in un giorno festivo, il termine di presentazione delle candidature è protratto alle ore 12 del primo giorno feriale successivo.
Se per 1'elezione del Consiglio direttivo concorre una sola lista, il numero dei candidati deve essere di almeno 15. In tal caso al termine di presentazione delle candidature si aggiunge un ulteriore termine di 48 ore per il completamento della lista.
Le liste verranno obbligatoriamente affisse nelle sala stampa del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati e della Presidenza del Consiglio.
Gli elettori (nota a verbale) potranno votare per l candidato alla Presidenza, per l candidato alla vice Presidenza, per un massimo di 5 Consiglieri, 3 Probiviri e 2 Revisori dei conti. Sarà revisore supplente il candidato che, nell'ordine dei voti, segue immediatamente i nominativi dei primi 2 eletti, che saranno revisori effettivi.
L'elettore non può esprimere più di l voto di panachage a favore di un candidato Consigliere.
Il voto di panachage è nullo in assenza di preferenza per un candidato alla Presidenza. Per i Probiviri e i Revisori dei conti, le preferenze possono essere espresse senza vincoli di lista.
Le elezioni si svolgeranno ininterrottamente dalle 8,30 alle 20,30 dello stesso giorno. Immediatamente dopo si procederà allo scrutinio fino alla proclamazione di tutti gli eletti alle cariche sociali.
Il seggio sarà composto da un Presidente e da 2 scrutatori. In caso di contestazione sarà valido il giudizio del Presidente.
I soci, impossibilitati a votare presso il seggio perché impegnati in servizio fuori Roma o per gravi motivi di salute - a condizione che informino la commissione elettorale con almeno 24 ore di anticipo per i necessari adempimenti - potranno esprimere il loro voto per un tempo prefissato, con tutte le garanzie di riservatezza stabilite in apposito regolamento - approvato dal Consiglio direttivo a maggioranza dei componenti - che sarà affisso all'albo sociale unitamente alla convocazione della Assemblea per le elezioni (nota a verbale).
[ Stampa parlamentare; Lo statuto dell'Associazione della Stampa Parlamentare ]
QUOTE SOCIALI - Le quote sociali annuali sono versate anticipatamente entro il 31 gennaio di ogni anno - al Tesoriere. Nel caso di mancato pagamento di una quota, il socio - che dovrà corrispondere anche l'indennità di mora stabilita dal Consiglio direttivo - sarà sollecitato, tramite comunicazione scritta depositata presso gli assistenti parlamentari e con invito a ritirarla affisso all'albo sociale, a regolarizzare la propria posizione entro un mese. Trascorsi 30 giorni dalla comunicazione senza che il socio abbia provveduto a versare la quota sociale il Consiglio direttivo procederà alla sua sospensione, con la comunicazione inviata al suo domicilio conosciuto.
Avvenuto il pagamento della quota sociale, il socio sarà reintegrato con apposita delibera da assumere nella prima riunione del Consiglio direttivo.
[ Stampa parlamentare; Lo statuto dell'Associazione della Stampa Parlamentare ]
DOVERI DEI SOCI - I soci ed i titolari di permessi provvisori di accesso alle sedi parlamentari, rilasciati dall'Associazione stampa parlamentare, hanno il dovere:
Il socio o il titolare di permesso provvisorio di accesso, che contravvenga alle norme di cui sopra, e che mantenga un contegno non conforme - anche nel rapporto con i singoli parlamentari e con gli altri soci - al decoro ed al prestigio della categoria, è richiamato dai membri del Consiglio direttivo. Persistendo in tale atteggiamento e risultando vano un secondo richiamo, ovvero in caso di mancanza particolarmente grave, il socio o il titolare del permesso temporaneo è fatto senz'altro allontanare dalla tribuna e dalle sedi del Parlamento riservando al Consiglio direttivo le sanzioni che saranno comminate in base alle disposizioni contenute nel successivo articolo 20 e, ove prevalenti, in base alle norme specifiche dell' ordinamento professionale.
Il socio è tenuto a dare al Consiglio direttivo tutte le comunicazioni relative ai casi previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 del presente Statuto.
L'omissione delle comunicazioni sul proprio status comporta per il socio la sanzione disciplinare della sospensione fino a 15 giorni, fatta salva la previsione dell'articolo 7.
L'omissione del direttore, se iscritto, comporta la sanzione della censura o, in caso di reiterazione, la sanzione della sospensione fino a 15 giorni.
Ogni anno, in occasione del rinnovo dell'iscrizione, il socio ha il dovere di compilare un questionario contenente anche l'attestazione richiesta dall'articolo 7.
[ Stampa parlamentare; Lo statuto dell'Associazione della Stampa Parlamentare ]
SANZIONI - Le sanzioni disciplinari sono inflitte dal Consiglio direttivo, con decisione motivata - adottata con la maggioranza assoluta dei suoi componenti - previo accertamento dei fatti contestati al giornalista interessato e dopo aver ne ascoltato le ragioni. Le sanzioni sono:
All'espulsione si ricorre nei casi previsti per la radiazione dalla legge dell' Ordine professionale o nel caso siano già intervenute due sospensioni nello stesso triennio.
Contro le sanzioni del Consiglio direttivo il giornalista interessato può appellarsi al Collegio dei probiviri entro otto giorni dalla comunicazione del provvedimento che avverrà con deposito presso gli assistenti parlamentari in sala stampa a Montecitorio e con raccomandata inviata al domicilio conosciuto.
L'interessato può chiedere al Collegio dei probiviri la sospensione cautelare della sanzione in attesa della pronuncia di merito che deve avvenire entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso stesso.
[ Stampa parlamentare; Lo statuto dell'Associazione della Stampa Parlamentare ]
Il presente Statuto entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte dell' Assemblea dei soci.
[ Stampa parlamentare; Lo statuto dell'Associazione della Stampa Parlamentare ]
Le norme del presente Statuto relative all'iscrizione all' Asp fanno salvi tutti i diritti legittimamente acquisiti dai soci in base agli Statuti precedenti.
[ Stampa parlamentare; Lo statuto dell'Associazione della Stampa Parlamentare ]
Il presente Statuto è stato approvato dalla Assemblea dei Soci riunitasi a Montecitorio il 27 marzo 2008.